Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15983 del 15/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15983 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
Data Udienza: 15/02/2018
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOHAMIB JAMEL nato il 28/10/1986
avverso la sentenza del 28/03/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
DI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna in composizione
monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei
confronti di Mohamib Jamel ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di un
e 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando
assenza di motivazione nella decisione impugnata.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera congrua all’obbligo di motivazione, calibrato
in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 febbraio 2018
Il consi ere es
o
o il
sore
anno di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576 cod. pen.