Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15982 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15982 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HILALI FADI nato il 04/02/1989

avverso la sentenza del 30/03/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna in composizione
monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei
confronti di Hilali Fadi ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto mesi di

ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando
l’errata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. atteso che il giudice lo avrebbe
dovuto assolvere in relazione ai fatti contestati.
Tanto premesso, sì osserva che l’impugnazione risulta inammissibile perché
fondata su motivo logicamente incompatibile con la scelta del rito negoziale.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 febbraio 2018

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reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 635 commi 1 e 2 n.1 cod. pen.,

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