Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15980 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15980 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MARCO FRANCESCO nato il 30/09/1959 a CATANIA

avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Marco Francesco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 314
cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di due anni di
reclusione condizionalmente sospesa.
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce senza mezzi

per assenza dell’elemento soggettivo, con ciò stesso manifestando l’improponibilità di tali doglianze in sede di legittimità; generico è, invece, il terzo motivo
d’impugnazione poiché meramente reiterativo della tesi dell’intervenuta prescrizione del reato, ampiamente trattata e motivatamente respinta dai giudici di
appello (pag. 2 motiv. sent.)
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 febb

Il consi

2018

Il Pr

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13 e

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termini che la Corte territoriale avrebbe dovuto assolverlo dal reato ascrittogli

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