Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15979 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15979 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KRECIC AVDO nato il 15/06/1972 a DERVENTA( BOSNIA-ERZEGOVINA)

avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Krecic Avdo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia
che ne ha ribadito la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod.
pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di otto mesi di
reclusione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia alla

contestata recidiva infraquinquennale.
Il primo motivo di ricorso, volto a far valere la concreta irrilevanza penale della
condotta, è in tali termini semplicemente improponibile, poiché teso a contestare
l’apprezzamento giudiziale riguardo alla sussistenza, nella specie esclusa, della
particolare tenuità di quella contestata, questione oltre tutto affrontata in maniera approfondita a pag. 4 della decisione; del pari è a dirsi della seconda doglianza, che si risolve anch’essa in una censura delle valutazioni del giudice di
merito riguardanti la valenza in concreto attribuita alla reiterazione della condotta illecita oggetto di verifica giudiziale.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell cassa delle ammende.

Roma, 15 fe raio 2018

Il consiglie e etnsore

resi ente
gi Di efano

mancata applicazione dell’art. 161-bis cod. pen. sia alla ribadita rilevanza della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA