Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15978 del 15/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15978 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZZALI FEDERICO nato il 18/07/1982 a LIVORNO
avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 15/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Azzali Federico ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, pur ribadendone la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73,
comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridotto la pena inflittagli in primo grado alla
misura finale di un anno di reclusione ed C 2.666,00 di multa.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione adottata dalla Corte territoriale per negare la sussistenza della
meno grave figura di reato e basata sulla non irrisorietà del dato ponderale della
sostanza drogante detenuta (gr. 185 di marijuana).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 bbraio 2018
Il consig re estensore
o
mancata riqualificazione del fatto – reato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73,