Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15977 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15977 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MURA GIORGIO nato il 04/09/1962 a GAIRO

avverso la sentenza del 19/06/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mura Giorgio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1
d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado in misura
di quattro anni di reclusione ed C 14.000,00 di multa.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge per errata quali-

di un notevole ridimensionamento della pena inflittagli; lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale della collaborazione di cui all’art. 73,
comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990,
Il primo motivo di ricorso è semplicemente improponibile in sede di legittimità,
poiché finisce per contestare la discrezionalità del giudice di merito di determinare il concreto trattamento sanzionatorio, nella specie sorretto da congrua motivazione (pagg. 5-6 sent.); il secondo è manifestamente infondato, avendo la
Corte d’appello congruamente argomentato l’esclusione della ricorrenza dell’attenuante speciale per avere l’imputato .
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
li cassa delle amspese processuali e della somma di Euro tremila in favoreIla
mende.

Roma, 15 ebbraio 2018

ficazione del fatto, potendo a suo dire beneficiare, a seguito dell’impugnazione,

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