Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1597 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1597 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARIAN GHEORGHE MARIUS N. IL 18/08/1980
BARSANU ANCA ALEXANDRA N. IL 06/04/1989
avverso la sentenza n. 142/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
23/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G

17001/2013

FATTO E DIRITTO

1.-Barsanu Anca Alexandra e Marian Georghe Marius ,tramite il difensore avv. Gianfranco
Pagano, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di
Albenga che ha applicato , ad entrambi, la pena concordata in ordine ai reati di tentato
furto aggravato e ricettazione, lamentando, rispettivamente, il vizio di violazione di legge e
di motivazione circa l’assenza di cause di proscioglimento.
I ricorsi sono manifestamente infondati e ,pertanto, inammissibili.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in
questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Albenga ha dato atto del controllo effettuato sulla
sussistenza dei fatti e sulla riconducibilità degli stessi anche ai due imputati ; il ricorso si
limita in termini del tutto generici a dedurre la carenza di specificità nella motivazione.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 , ciascuno, in favore della Cassa
delleAmmende.
Così deciso in Ro a, ca e ia di consi. lio dell’ o8

.10.201

2.-

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