Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1597 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1597 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODAFFERI FRANCESCO N. IL 15/06/1960
avverso la sentenza n. 161/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 04/12/2015

Modafferi Francesco ricorre avverso la sentenza 5.2.15, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio
Calabria ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di bancarotta
fraudolenta ascrittigli, ritenuta la contestata recidiva, la pena di anni quattro di reclusione, oltre le
pene accessorie di legge.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

esatta qualificazione giuridica dei fatti, laddove il capo 2 della rubrica rappresentava una mera
riproduzione di quanto contestato al capo 1, mentre la pena accessoria dell’interdizione per anni
cinque avrebbe dovuto essere determinata .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti —che non prevedeva alcuna richiesta circa
la recidiva contestata – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), considerato
che i due capi di imputazione hanno distinto le due ipotesi di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e
documentale, e che la pena accessoria è stata correttamente determinata ai sensi del comma 1
dell’art.29 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e alla

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2015
IL C01\11 ILIERE estensore
P

a

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