Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15968 del 15/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15968 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRANZE’ GIULIANO nato il 19/08/1977 a NARDODIPACE

avverso la sentenza del 30/09/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 15/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Franzè Giuliano ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella di primo grado, ne ha affermato la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. n.
309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli nella misura di un anno, sei mesi

a gran parte della frazione detentiva.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
configurabilità stessa del reato, sostenendone la tesi dell’impossibilità ontologica
(art. 49 cod. pen.) in rapporto alla concretezza della fattispecie (organizzazione
dell’importazione dal Brasile della sostanza stupefacente a mezzo servizio postale) ovvero la mancanza di un proprio contributo causalmente rilevante sotto il
profilo del concorso nel reato.
Con memoria pervenuta il 31 gennaio u.s. il ricorrente ribadisce gli argomenti
del ricorso, facendo altresì rilevare che i motivi su cui esso si fonda sono diversi
rispetto a quelli, indicati come inammissibili, nell’avviso di fissazione per l’odierna udienza camerale.
Premesso che i motivi di inammissibilità di cui all’avviso, puramente indicativi
ed apposti dall’Ufficio Spoglio sezionale, non vincolano minimamente il Collegio
nella sua decisione, va rilevata la manifesta infondatezza dell’impugnazione,
limitandosi il ricorrente a ribadire la tesi della ricorrenza nella fattispecie del
reato impossibile, ampiamente dibattuta e motivatamente respinta dalla Corte
territoriale (pag. 6 sent.) col ricordare che ai fini dell’art. 49 cod. pen. l’inidoneità
dell’azione deve risultare ex ante in quanto assolutamente priva di potenzialità
per la determinazione causale dell’evento, situazione non ravvisabile nel caso di
specie (plico contenente la sostanza drogante spedito dal Brasile ed intercettato
dalle autorità doganali tedesche).
La doglianza è, pertanto, non solo palesemente destituita di fondamento ma
anche attinente al merito del giudizio e infine generica, dacché la giurisprudenza
di questa Corte di legittimità afferma da tempo il principio secondo cui (ex pluribus v. Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n.
22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent.
15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).

e venti giorni di reclusione ed C 8.000,00 di multa, con applicazione del condono

Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 feb

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