Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15966 del 15/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15966 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALDE BUBACAR nato il 01/01/1972
avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 15/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Balde Bubacar ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1
d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado in misura
di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed € 12.000,00 di multa.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta manifesta infon-
sanzionatoria attualmente esistente tra droghe leggere e droghe pesanti.
L’impugnazione è inammissibile poiché manifestamente infondata, atteso che
la Corte Costituzionale ha già dichiarato inammissibile la questione con sentenza
n. 148 del 1° giugno 2016 e poi manifestamente inammissibile con ordinanza n.
184 del 6 giugno — 13 luglio 2017, pronunce di nuovo ribadite con sentenza n.
179 del 6 giugno 2017.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 febbraio 2018
datezza della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la forbice