Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15962 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15962 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
OMEROVIC SELMA nata il 29/05/1982
HALILOVIC ROLI nata il 16/09/1992
avverso la sentenza del 15/05/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0merovic Selma e Halilovic Roli ricorrono tempestivamente, tramite difensore, mediante un unico atto di impugnazione, per la cassazione della sentenza
indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata dal Tribunale di Milano il 15
maggio 2017, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il
Pubblico Ministero in relazione al reato di tentativo di furto pluriaggravato, fatto
commesso il 7 marzo 2017.
2. Entrambe le ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale
in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Giudice, infatti, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento delle
odierne ricorrenti.
La, pur sintetica, motivazione, contenuta alla p. 2 della sentenza, avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove
dei fatti costituenti oggetto di imputazione che è implicita nella domanda di patteggiannento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del
merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla
ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Sez. U, n. 20 del
27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino,
Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
3. I profili di doglianza richiamati sono inammissibili.