Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15960 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15960 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
VELANDIA ESTUPINAM JOHN FREDY nato il 24/07/1989
GOMEZ ARANGO WUILLIAM ARLEY nato il 21/08/1981

avverso la sentenza del 15/02/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

L

1. Velandia Estupinan John Fredy e Gomez Arango William Arley ricorrono

tempestivamente, tramite distinti atti di impugnazione, per la cassazione della
sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata dal Tribunale di
Milano il 15 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di tentato furto in abitazione,
fatto commesso il 14 gennaio 2017.

vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art.
129 cod. proc. pen.
Velandia Estupinan John Fredy censura nullità della sentenza per violazione
di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e per omessa ovvero inadeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
e/o per mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.

3. I profili di doglianza richiamati sono inammissibili.
3.1.In relazione al primo, il Giudice, infatti, nell’applicare la pena concordata,
ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla
base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per
il proscioglimento degli odierni ricorrenti.
La, pur sintetica, motivazione, che richiama le fonti di prova, tra cui – anche
– le dichiarazioni degli imputati a contenuto confessorio, avuto riguardo alla consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione che è implicita nella domanda di patteggiamento,
nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare
pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai
consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Sez. U, n. 20 del
27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino,
Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
2

2. In particolare, Gomez Arango William Arley denunzia violazione di legge e

dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
3.2. Quanto all’ulteriore profilo di doglianza, con la pronuncia a Sezioni unite
n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella e altri, Rv. 257824, si è, ancora una
volta, ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata –

mità al di fuori dell’ipotesi di determinazione di una pena contra legem: ipotesi
che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
L’imputato, infatti, non può prospettare con il ricorso censure che coinvolgono
il patto dal medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata
quantificata in modo illegittimo (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015,
B., Rv. 262943).
Nel caso in esame, l’accordo tra le parti si è formato su di una proposta di
pena, contenuta nella cornice edittale, senza circostanze attenuanti generiche e
su tale accordo è intervenuta congrua delibazione giudiziale: resta, così, preclusa
ogni successiva doglianza al riguardo quanto al trattamento sanzionatorio.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna delle
parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

stimata corretta dal Giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legitti-

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