Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1596 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1596 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CIAMBERLANO BENEDETTO N. IL 29/04/1968
avverso l’ordinanza n. 604/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata il 29 settembre 2011 il Tribunale di Roma, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda avanzata da
Ciamberlano Benedetto di applicazione della disciplina del reato continuato
ai fatti giudicati con sentenze comprese nel provvedimento di esecuzione di
pene concorrenti in data 23 settembre 2010 della Procura della Repubblica
A ragione la Corte ha osservato che i fatti, consistenti in violazione della
legge sugli stupefacenti, erano stati commessi a non breve distanza
temporale l’uno dall’altro, tra il 1999 e il 2003, interrotti da carcerazioni,
senza un plausibile ordine sistematico che consentisse di ricondurli ad una
unitaria programmazione; che, in particolare, sussisteva incompatibilità
logica a ritenere espressione di un unico disegno criminoso la condotta di
promozione ed organizzazione di un’associazione dedita allo spaccio di
sostanze stupefacenti, costituita tra la fine del 2002 e il settembre 2003, e
gli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti consumati, da un lato,
nell’aprile-maggio 1999 e, dall’altro, nel maggio 2001; che nessun
elemento processuale dimostrava che il Ciamberlano avesse progettato, fin
dalla primavera del 1999, le successive condotte e, tra esse, la
partecipazione alle attività di cessione in forma sistematica ed organizzata,
accertate nel corso dell’anno 2003, né sussistevano elementi per ritenere
che i singoli episodi di spaccio, diluiti nel tempo, fossero avvinti da unità
ideativa e volitiva comune e preesistente al primo di essi, risalente al 1999;
che privo di fondamento era il richiamo ad un presunto stato di
tossicodipendenza dell’istante che non era stato, neppure, provato.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione

il

Ciamberlano tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo,
deduce la nullità dell’ordinanza per violazione di legge anche sotto il profilo
della mancanza di motivazione o presenza di motivazione solo apparente.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché deduce una violazione di legge
manifestamente infondata, non incorrendo il provvedimento impugnato in
alcuna inosservanza dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., ed essendo
compiutamente motivato.
La gravata ordinanza ha, infatti, correttamente valutato i fatti-reato
come ricostruiti nelle sentenze ad essi pertinenti e, all’esito della disamina

presso il Tribunale di Roma.

del contenuto delle medesime decisioni secondo i parametri rilevanti in
subiecta materia, ha illustrato, con motivazione congrua, adeguata e senza
violare la legge penale sostanziale e processuale, le ragioni ostative al
riconoscimento della continuazione nei termini suddetti.
Il tutto in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la
configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione
essere determinati reati o, comunque, con una scelta di vita che implica la
reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole
violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma
deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine,
richiedendosi, in proposito, la progettazione “ab origine” di una serie ben
individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche
essenziali; con la conseguenza che deve escludersi che una tale
progettazione possa essere presunta sulla sola base dell’identità o
dell’analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero
ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito,
occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in
specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano
frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (Sez.
2, n. 18037 del 07/04/2004, dep. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 20 novembre 2012.

in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in

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