Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15959 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15959 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RACCUIA ANTONINO nato il 08/07/1948 a PALERMO
avverso la sentenza del 20/01/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonino Raccuia ricorre personalmente per la cassazione della sentenza
con cui il Tribunale di Foggia il 20 gennaio 2017 ha integralmente confermato la
decisione resa il 26 marzo 2015 dal Giudice di pace di Foggia, appellata
dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose, con violazione
della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 12 maggio 2010.
vazionale in quanto, a suo avviso, la sentenza di appello sarebbe erronea ed illegittima, per avere condannato l’imputato sulla base del fraintendimento
dell’effettivo contenuto della deposizione del teste Vincenzo Nazzaro, la cui esatta comprensione e valutazione avrebbe dovuto, invece, condurre, ad avviso del
ricorrente, all’assoluzione di Antonino Raccuia.
3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto vago, aspecifico e costruito in fatto: ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, per
evidente difetto di specificità
4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc.
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
2. Il ricorrente denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto moti-