Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15955 del 21/02/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15955 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINASI SAVERIO N. IL 10/09/1941
avverso l’ordinanza n. 1163/2012 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
02/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
)0K/sentite le conclusioni del PG Dott. „5, er Ani C

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2.8.2012 il Tribunale di Milano, costituito ex art.
310 cod. proc. pen., respingeva l’appello avverso il provvedimento del 19.6.2012
con il quale il Gip dello stesso Tribunale rigettava l’istanza di revoca o
sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Saverio
Minasi.
Premetteva che al Minasi era stata applicata la misura cautelare della
all’art. 416-bis cod. pen. ed a violazioni in materia di armi; che il predetto,
all’esito del giudizio abbreviato, è stato condannato con sentenza del 19.11.2011
alla pena di anni nove e mesi due di reclusione in ordine ai predetti reati ed, in
specie, per la partecipazione all’associazione di stampo mafioso, denominata
indrangheta, ed in particolare, all’articolazione operante nel territorio di Milano
coordinata da un organo denominato «la Lombardia». Precisava che il Minasi
rivestiva un ruolo di spicco all’interno del locale di Bresso ed era stata accertata
la particolare vicinanza ad un personaggio di vertice del sodalizio, Carmelo
Novella, ucciso nel 2008; inoltre, dalle conversazioni captate, confermate anche
dall’esito della perquisizione effettuata in sede di esecuzione della misura
cautelare, durante la quale erano state rinvenute armi di notevole potenziale
offensivo era emerso il ruolo di custode delle armi del gruppo criminale per la cui
detenzione l’imputato è stato condannato in uno al reato associativo.
Riteneva, quindi, palesemente infondate le doglianze dell’appellante, atteso
che, stante il giudicato cautelare, risulta del tutto irrilevante la circostanza che
altri sodali del locale di Bresso siano stati sottoposti alla misura domiciliare,
tenuto conto che la valutazione in ordine alla adeguatezza della misura non può
che essere operata esclusivamente con riferimento alla posizione personale
dell’indagato. Nella specie, è stata debitamente sottolineata la permanenza delle
esigenze cautelar’ già ritenuta in sede di applicazione della misura, in relazione
alla gravità dei fatti e alla qualificazione giuridica delle imputazioni per le quali
sussiste la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura più grave, ai
sensi dell’articolo 275 comma 3 cod. proc. pen..
Condividendo, inoltre, la valutazione sul punto dell’ordinanza impugnata, il
tribunale rilevava la sussistenza delle esigenze di eccezionale gravità, tali da
superare la circostanza che il Minasi ha superato il 70 0 anno di età.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Minasi, a mezzo dei difensori di
fiducia, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione del
provvedimento impugnato.

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custodia in carcere, in data 5.7.2010, in relazione, tra gli altri, al reato di cui

Lamenta, in primo luogo, che il tribunale si è limitato a recepire il contenuto
dell’ordinanza impugnata adottando mere clausole di stile, come si desume
anche dall’utilizzo di un’intestazione dell’ordinanza con indicazione errata della
sezione, nonché, utilizzando argomentazioni disancorate dagli atti del giudizio
concluso con il rito abbreviato. Contesta, in particolare, la negazione del
mutamento del quadro cautelare rispetto al momento dell’applicazione della
misura cautelare, a fronte di atti che contraddicono tale assunto;
illegittimamente il tribunale invoca il giudicato cautelare essendo stati indicati
Lamenta, altresì, la ritenuta irrilevanza della circostanza che la misura
cautelare è stata sostituita nei confronti di alcuni coimputati promotori e
partecipi del medesimo sodalizio.
Deduce, inoltre, che la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della
misura più grave di cui all’articolo 275 comma 3 cod. proc. pen. non si applica
alle fasi successive a quella genetica della misura cautelare. Contesta, infine, la
valutazione in ordine alla circostanza del superamento del 70 0 anno di età,
ribadendo che la previsione dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. deve essere
coordinata con quella cui al comma 4 del medesimo articolo con la conseguente
necessità di accertare la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, le doglianze poste a fondamento del ricorso si palesano
assolutamente aspecifiche per evidente mancanza di correlazione con le
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Il ricorrente, in sostanza, si è limitato a riproporre genericamente le censure
oggetto dell’atto di appello che sono state compiutamente ed adeguatamente
esaminate dal tribunale della libertà con motivazione immune da vizi di logica e
di interna coerenza, ancorate alle circostanze di fatto emerse dal procedimento.
La motivazione della ordinanza impugnata – come sintetizzata in premessa si sottrae, invero, alle censure che le sono state mosse su tutti i punti contestati
dal ricorrente. Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto
affermati da questa Corte, sia con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza a seguito dell’intervenuta condanna del Minasi all’esito del giudizio
abbreviato, sia avuto riguardo al permanere delle esigenze cautelari ed alla
adeguatezza della misura carceraria.
Il «fatto nuovo» rilevante ai fini della revoca, ovvero della sostituzione
della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi
di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari
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fatti nuovi dei quali, tuttavia, nega la rilevanza.

apprezzate all’inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato
(od imputato), risultando all’uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo
dall’inizio dell’applicazione della misura che il bilanciamento con la valutazione
(in me/ius) delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (Sez. 2, n.

39785, del 26/09/2007, dep. 26/10/2007, Poropat, rv. 238763).
È opportuno, altresì, ribadire, quanto alla presunzione disciplinata
dall’articolo 275 comma 3 cod. proc. pen. che, come recentemente chiarito dalle
sezioni unite di questa Corte, la presunzione di adeguatezza della custodia in
di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle
successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (Sez.
U, n. 34473 del 19/07/2012 – dep. 10/09/2012, Lipari, rv. 253186).
Inoltre, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, il tribunale ha fatto
corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 275 comma 4 cod. proc.
pen. dando atto della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità; in
particolare, ha sottolineato il numero e la particolare potenzialità offensiva delle
armi rinvenute nella disponibilità dell’imputato, lo stabile inserimento del
predetto nell’organizzazione criminale con i«, ruolo di custode delle armi che lo
stesso occultava presso la propria abitazione, circostanza ritenuta
particolarmente significativa ai fini della valutazione di inadeguatezza di una
misura cautelare domiciliare.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di
inammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc.
pen..
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
;ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
ttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
proc. pen..
24 Così deciso, il 21 febbraio 2013.

carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera non solo nel momento

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