Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15955 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15955 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GELZINIS KAROLIS nato il 28/11/1988
STEPLIANI GIORGI nato il 29/11/1988

avverso la sentenza del 24/10/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

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5

1. Gelzinisb: e Stepliani Giorgi ricorrono tempestivamente, tramite distinti
atti di impugnazione di identico contenuto, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata dal Tribunale di Bari il 24 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico
Ministero in relazione al reato di tentato furto aggravato in abitazione, fatto commesso il 23 ottobre 2015.

lazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Censurano inoltre violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla
qualificazione giuridica, alla congruità della pena inflitta e al bilanciamento tra le
circostanze.

3. I profili di doglianza richiamati sono inammissibili.
3.1.In relazione al primo, il Giudice, infatti, nell’applicare la pena concordata,
ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla
base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per
il proscioglimento degli odierni ricorrenti.
La, pur estremamente sintetica, motivazione, avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione che è implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente
adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata
giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari,
Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n.
5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibi-

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2. In particolare, denunziano violazione di legge e vizio motivazionale in re-

lità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
3.2. Quanto all’ulteriore profilo di doglianza, con la pronuncia a Sezioni unite
n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella e altri, Rv. 257824, si è, ancora una
volta, ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata stimata corretta dal Giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi di determinazione di una pena contra legem: ipotesi

L’imputato, infatti, non può prospettare con il ricorso censure che coinvolgono
il patto dal medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata
quantificata in modo illegittimo (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015,
B., Rv. 262943).
Nel caso in esame, l’accordo tra le parti si è formato su di una proposta di
pena, contenuta nella cornice edittale, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, e su tale accordo è intervenuta congrua delibazione giudiziale: resta, così, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo quanto al trattamento sanzionatorio.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna delle
parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

Il Consigliere estensore
enci

Il Presi ente
Francesco r17ria Ciampi

che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

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