Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15950 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15950 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIANCIARUSO ANTONIO nato il 20/08/1959 a TARANTO

avverso la sentenza del 16/11/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Cianciaruso ricorre tempestivamente di persona per la cassazione
della sentenza con cui gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc.
pen. dal Tribunale di Taranto il 16 novembre 2016 la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati di furto consumato pluriaggravato (capo A), di
porto ingiustificato di oggetti atto ad offendere (capo B) e di guida senza patente
con la recidiva nel biennio (capo C), fatti tutti commessi il 17 settembre 2016.

alle ragioni del mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,
poiché, a suo avviso, dagli atti si sarebbe desunta la necessità di assoluzione
dell’imputato. Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il profilo di doglianza è inammissibile.
Va premesso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato
l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti,
che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione, ove si dà atto delle fonti di prova (p.
3 della decisione), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla
contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella
domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti
che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372
del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibi-

2

2. Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione

lità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

Il Consigliere estensore
Dani I

nci

Il Presidente
Francesco Maria Ciampi

gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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