Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1595 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1595 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IOSUB IONUT CRISTIAN N. IL 28/05/1993
avverso la sentenza n. 1854/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 16926/2013
Motivi della decisione
ricorre avverso la sentenza
Iosub Ionut Cristian
04.12.2012 della Corte d’Appello di Salerno che l’ha condannato
per rapina aggravate e lesioni personali continuate aggravate,
lamentando vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio
di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato
e per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581
lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del
necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione (fatto connesso a danno di
soggetti giovanissimi e per questo privi di adeguati mezzi di
difesa), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Le censure sono inoltre di merito risolvendosi in ipotesi
alternative e come tali non sono consentite in questa sede.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
a di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
orna 8.10.2013.
Il P
ator
DE POSITATA S.
IN CANCELLERIA
15 6EN 2014
aggravanti.