Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15948 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15948 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RANIERI TIZIANA TERESA nato il 10/11/1972 a ATESSA

avverso la sentenza del 20/04/2017 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tiziana Teresa Ranieri ricorre tempestivamente, tramite difensore, per la
cassazione della sentenza con cui le è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e SS.
cod. proc. pen. dal Tribunale di Pescara il 20 aprile 2017 la pena, condizionalmente
sospesa, concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di guida in stato
di ebrezza con tasso alcoolemico pari ad 1,86 grammi litro (art. 186, comma 2,
lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), di notte, causando un incidente, fatto
commesso il 27 dicembre 2015; è stata anche disposta la confisca dell’auto e la

2. La ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
sia all’aggravante della causazione dell’incidente, che sarebbe in realtà addebitabile ad altri, sia della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

3. I profili di doglianza sono inammissibili.
Va premesso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato
l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti,
che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierna ricorrente.
Ciò posto, la, pur estremamente sintetica, motivazione, avuto riguardo alla consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché
alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20 del
27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino,
Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di

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revoca della patente di guida.

eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Ciò posto, si osserva che l’imputata non può prospettare con il ricorso censure
che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a meno che la pena determinata
non sia stata quantificata in modo illegittimo (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 13589
del 19/02/2015, B., Rv. 262943).

zione amministrativa accessoria della sospensione della patente è vistosamente
destituita di fondamento, essendo stata, in realtà, applicata all’imputata dal Tribunale la revoca della patente, come del resto obbligatoriamente prescritto per
legge (art. 186, comma 2-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

La doglianza circa l’assenza di motivazione a proposito della durata della san-

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