Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15947 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15947 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMOROSO GIOVANNA nato il 15/09/1976 a MOLFETTA

avverso la sentenza del 21/12/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giovanna Amoroso ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia il 21 dicembre 2015, in parziale riforma della decisione resa il 4 aprile 2014 all’esito del dibattimento dal Tribunale di
Verona, appellata dall’imputata, riconosciuta colpevole del reato di guida in stato
di ebbrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. b, del d. Igs. 30 aprile 1992, n.
285), fatto commesso il 10 ottobre 2011, ha concesso alla donna il beneficio della non menzione; con conferma nel resto.

vazionale in quanto, a suo avviso, la sentenza di appello sarebbe erronea ed illegittima, per non avere assolto l’imputata, come sarebbe stato, ad avviso della
ricorrente, necessario per mancanza di prove; in particolare, sarebbe stato addirittura invertito l’onere della prova, non avendo il Pubblico Ministero dimostrato il
corretto funzionamento dell’apparecchio impiegato per la verifica.
3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo di
identica doglianza svolta con l’atto di appello: ne deriva che il proposto ricorso
va dichiarato inammissibile, per chiaro difetto di specificità
Alla p. IV della sentenza impugnata si rinviene, infatti, al riguardo un logico
e congruo ragionamento probatorio, arricchito da un corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità.
4. La situazione è impermeabile all’astratto calcolo della prescrizione poiché,
non essendosi, in ragione della inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto
processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.
pen., quale appunto la prescrizione medio tempore in ipotesi maturata (principio
risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, tra le
Sezioni semplici, v. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez.
4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).
5.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc.
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria come in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

2. La ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge e difetto moti-

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