Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15945 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15945 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LUCCHESI DOMENICO nato il 25/11/1975 a BARI
RANA ANTONIO nato il 02/12/1975 a BARI

avverso la sentenza del 22/10/2014 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Domenico Lucchesi ed Antonio Rana ricorrono tempestivamente, tramite
distinti atti di impugnazione di identico contenuto, per la cassazione della sentenza
indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata dal Tribunale di Bari il 22
ottobre 2014, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il
Pubblico Ministero in relazione ai reati di tentato furto aggravato in abitazione
(capo B) e di ricettazione (capo C, ad entrambi contestati) e di violazione degli
obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (capo A), con-

2014.

2. In particolare, denunziano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il profilo di doglianza richiamato è inammissibile.
Il Giudice, infatti, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento degli
odierni ricorrenti.
La, pur sintetica, motivazione (pp. 4-5 della sentenza impugnata, in cui si
ricostruiscono gli accadimenti e si dà atto anche della sostanziale ammissione degli
addebiti da parte degli imputati), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione
che è implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri
indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza della
Corte di legittimità (v. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del
27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
2

testato al solo Lucchetti, con recidiva qualificata, fatti tutti commessi il 20 ottobre

eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna delle

gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa-

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