Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15942 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15942 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIRAMIDE GIOVANNI IVAN nato il 28/03/1987

avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giovanni Ivan Piramide ricorre per la cassazione della sentenza con cui la
Corte d’appello di Venezia il 5 maggio 2016 ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Verona del 25 maggio 2009, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole di furto consumato aggravato, commesso il 25 giugno 2007.
2. Il ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale in quanto, a suo avviso, la sentenza di appello sarebbe erronea ed illegittima, per non avere assolto l’imputato, come sarebbe stato, ad avviso del ricor-

dell’impronta digitale rinvenuta su di un vetro nella casa del derubato; sotto il
profilo del trattamento sanzionatorio si lamenta l’illegittimità del diniego delle
circostanze attenuanti generiche, richieste dalla difesa nell’atto di appello.
3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo
delle doglianze svolte con l’appello: ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di specificità
Alla p. IV della sentenza impugnata si rinviene, infatti, un logico e congruo
ragionamento probatorio, basato – anche – sull’impronta digitale dell’imputato;
ed alla p. V si rinviene la giustificazione del diniego delle attenuanti generiche,
fondato sul valore del bene sottratto e sulla sussistenza di un precedente penale
specifico, peraltro vicino nel tempo.
4. La situazione è impermeabile all’astratto calcolo della prescrizione poiché,
non essendosi, in ragione della inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto
processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.
pen., quale appunto la prescrizione medio tempore in ipotesi maturata (principio
risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, tra le
Sezioni semplici, v. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez.
4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349).
5.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc.
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria come in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

rente, necessario per insufficienza delle prove e soprattutto per inutilizzabilità

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