Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15940 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15940 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PITACCOLO ANTONIO nato il 07/12/1965 a LATISANA

avverso la sentenza del 06/04/2016 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Pitaccolo ricorre tempestivamente di persona per la cassazione
della sentenza con cui gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc.
pen. dal Tribunale di Pordenone il 6 aprile 2016 la pena concordata con il Pubblico
Ministero in relazione al reato di furto, fatto commesso il 31 maggio 2014.

2. Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione

sia al trattamento sanzionatorio (si lamenta al riguardo insussistenza della recidiva
e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche).

3. I profili di doglianza sono inammissibili.

3.1. Va premesso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli
atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione, in cui si dà atto delle fonti di prova
(p. 3 della sentenza), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia
alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita
nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento
devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale
genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372
del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
2

sia alle ragioni del mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.


3.2. Quanto all’ulteriore profilo di doglianza, con la pronuncia a Sezioni unite
n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella e altri, Rv. 257824, si è, ancora una
volta, ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata stimata corretta dal Giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi di determinazione di una pena contra legem: ipotesi
che, di certo, non ricorre nel caso di specie. L’imputato, infatti, non può prospettare con il ricorso censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a meno
che la pena determinata non sia stata quantificata in modo illegittimo (cfr., ex
Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv. 262943).
Nel caso in esame, l’accordo tra le parti si è formato su di una proposta di
pena, contenuta nella cornice edittale, con espressa valutazione di sussistenza
della recidiva e senza circostanze attenuanti generiche e su tale accordo è intervenuta congrua delibazione giudiziale: resta, così, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo quanto al trattamento sanzionatorio lato sensu inteso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

4

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA