Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15939 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15939 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CODELUPPI MELIS ROBERTO nato il 11/09/1970 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Roberto Codeluppi Melis ricorre tempestivamente, tramite difensore, per
la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Bologna
il 25 gennaio 2017 ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di
Reggio nell’Emilia del 21 novembre 2014, appellata dall’imputato, riconosciuto
colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, del
d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il 2 luglio 2012.
2. Il ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge e difetto motiva-

tima, per non avere assolto l’imputato, come sarebbe stato, ad avviso del ricorrente, necessario.
3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto assertivo, vago e del
tutto privo di specificità: ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, si limita ad auspicare un esito favorevole per il proprio
assistito, senza sottoporre a puntuale censura la doppia conforme di condanna,
con la cui complessiva motivazione, in realtà, non si confronta.
4. La situazione è impermeabile all’astratto calcolo della prescrizione poiché,
non essendosi, in ragione della inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto
processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.
pen., quale appunto la prescrizione medio tempore in ipotesi maturata (principio
risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, tra le
Sezioni semplici, v. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez.
4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).
5.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc.
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

zionale in quanto, a suo avviso, la sentenza di appello sarebbe erronea ed illegit-

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