Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15938 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15938 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERVODIO CARLO nato il 13/01/1978 a TRANI

avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carlo Servodio ricorre tempestivamente, tramite difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Milano il 10
gennaio 2017 ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Milano
del 23 febbraio 2016, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di
guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, del d. Igs. 30 aprile 1992,

2. Il ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale in quanto, a suo avviso, la sentenza di appello si sarebbe limitata a confermare quella del Tribunale con motivazione meramente apparente, poiché acriticamente ripetitiva di quella di primo grado, e ciò con particolare riferimento al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto assertivo, vago e del
tutto privo di specificità: ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non indica quali parti della motivazione sarebbero acriticamente reiterative di quella di primo grado e, in particolare, trascura che la
sentenza impugnata fonda (p. 4) il diniego delle attenuanti generiche ai precedenti, reiterati ed assai gravi, dell’imputato, oltre che alla mancanza di elementi
di segno positivo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc.
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

n. 285), fatto commesso il 29 giugno 2014.

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