Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15936 del 19/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15936 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SROIUA YOUNES N. IL 03/02/1960
avverso la sentenza n. 393/2011 TRIBUNALE di SALERNO, del
09/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVI3ONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

5

1

Cz, 42-12-e

Data Udienza: 19/03/2013

1. Con sentenza del 9 giugno 2011 il Tribunale di Salerno,
monocraticamente composto, condannava alla pena di 100,00 euro
di ammenda Sroiva Younes, giudicato colpevole della
contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. per non aver ottemperato al
provvedimento del Questore di Salerno il quale, per ragioni di
ordine pubblico, in data 21 gennaio 2008, gli aveva ordinato di
desistere dalla condotta di parcheggiatore abusivo nei pressi
dell’ospedale con provvedimento notificato il 10.4.2008; violazione
accertata il 26.11 successivo.
A sostegno della decisione il Tribunale richiamava l’accertamento
della condotta abusiva eseguito appunto il 26 novembre 2008 ad
opera di personale della Questura di Salerno.
2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l’imputato,
assistito dal difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di
impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di
legge e difetto di motivazione sul rilievo che la condanna inflitta
non avrebbe sostegno motivazionale e che la condotta accertata non
sarebbe punibile ai sensi dell’art. 650 c.p..
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia nuovamente la difesa
ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge sul rilievo
che nel processo sarebbe stato violato il diritto alla difesa dappoichè
del tutto generico ed indeterminato il capo di imputazione.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine la
difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale e difetto di
motivazione, in particolare deducendo: nel caso di specie trova
applicazione l’art. 9 L. 689/1981 perché la condotta del
parcheggiatore abusivo è sanzionata in via amministrativa dall’art.
7 co. 15-bis CdS, norma speciale questa rispetto a quella di cui
all’art. 650 c.p.; l’ordinanza questorile non è stata “legalmente data”
dappoichè volta ad impedire un comportamento già sanzionato da
una precisa norma amministrativa, né può invocarsi sul punto l’art.
7 co. 15-bis CdS, norma questa la quale fa salva l’ipotesi che la
condotta costituisca reato; tale ipotesi ricorre infatti al di fuori del
principio di specialità; in ogni caso l’art. 650 c.p. trova applicazione
nelle ipotesi in cui il provvedimento della P.A. abbia carattere
personale e non generale ed in funzione di prevenzione.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato in riferimento al terzo motivo di doglianza,
assorbente delle residue censure, peraltro genericamente articolate.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. è
necessario che: a) l’inosservanza riguardi un ordine specifico
impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o
circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto
ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa
condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di
igiene o di giustizia; b) l’inosservanza riguardi un provvedimento
adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica
previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma
sanzione (Cass., Sez. I, 25/03/1999, n. 3755, Di Giovanni).
In applicazione di tali principi, osserva il Collegio che non ha le
caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può
integrare il reato di cui all’art. 650 c.p.) una disposizione data in via
preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere
regolamentare, come accaduto nel caso in esame, dove il
provvedimento questorile riguardava in via generale tutti i
campeggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale
alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare.
Non solo, nel caso in esame l’ordine questorile riguardava
l’osservanza di una condotta specificamente contemplata da una
norma amministrativa (l’art. 7 co. 15-bis CdS), di guisa che con
esso (ordine) si è creata la paradossale situazione di una autorità di
polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale
ha in sé la sua forza cogente indipendentemente dall’ordine del
Questore.
Giova infine rammentare che già di recente, in fattispecie analoga,
questa sezione ha avuto modo di affermare che “l’esercizio abusivo
dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo
previsto dall’art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di
inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650
cod. pen., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art.
9 dellal. n. 689 del 1981” (Cass., Sez. I, 06/12/2011, n. 47886).
4. Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza all’esame
della Corte deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio
perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P. T. M.

//f

2

la Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, addì 19 marzo2013
Il cons. est.
11 Presidente

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