Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15935 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15935 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
VILEI ALESSANDRO nato il 14/10/1982 a TORINO
VILEI VITANTONIO nato il 11/04/1948 a GIURDIGNANO
avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessandro Vilei e Vitantonio Vilei ricorrono tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo il 17 febbraio 2017 ha
integralmente confermato la decisione in data 27 giugno 2015 del Tribunale di
Trapani, appellata dagli imputati, riconosciuti colpevoli di furto consumato aggravato di energia elettrica, fatto commesso I’ll febbraio 2010.
2. I ricorrenti si affidano a due motivi.
2.1.Deducono, in primo luogo, violazione di legge e difetto di motivazione per
violazione dei criteri di valutazione della prova, per avere la Corte territoriale con-
2.2. Censurano, poi, sostanziale omissione di pronunzia, per avere la Corte
di merito omesso di valutare le doglianze difensive svolte con l’appello.
3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità e meramente assertivi: ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione
della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di
diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. Le motivazioni delle due decisioni
di merito, siccome conformi quanto all’affermazione dell’an della penale responsabilità, inoltre, vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda.
In particolare, i Giudici di merito hanno adeguatamente dato conto (alle pp.
2-3 della sentenza di appello) che l’abitazione era adibita anche a lavanderia.
In ogni caso, i ricorrenti chiedono, in maniera vaga, attraverso la critica ad
una pretesa omessa valutazione delle doglianze difensive, che non ha fondamento,
una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ma un
siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe la S.C. nell’ennesimo giudice del fatto.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
Il Consigliere estenso
Il Pr sidente
fuso tra abitazione e lavanderia degli imputati.