Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15935 del 04/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15935 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARGENTO CONCETTA N. IL 29/12/1937
avverso la sentenza n. 2591/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sta.A^ 3?, KAG,’
che ha concluso per
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Data Udienza: 04/03/2016

Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 16 giugno 2015, la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la condanna della ricorrente ARGENTO Concetta irrogata dal Tribunale
di Palermo in data 22 gennaio 2014 in ordine al delitto di truffa aggravata
limitatamente ai fatti successivi al giorno 11 novembre 2007, contestualmente
dichiarando la prescrizione per le condotte antecedenti a tale data e dichiarando
non doversi procedere inoltre ordine al falso in scrittura privata, oggetto di
imputazione, per mancanza di valida querela.

tra il falso in scrittura privatae la truffa con conseguente procedibilità d’ufficio di
tale reato nonostante la querela di DI MERCURIO Salvatore dovesse considerarsi
proposta da soggetto non legittimato l’esercizio del relativo diritto; ha preso atto
della confessione successiva a consulenza grafica in ordine alla falsità delle
sottoscrizioni apposte agli assegni de quibus; ha affermato la natura palesemente
inverosimile delle dichiarazioni dell’imputata, secondo cui vi era un’autorizzazione
della stessa titolare del conto corrente poi defunta a redigere assegni con firma
contraffatta; ha ritenuto irrilevante la deposizione di ARGENTO Giuseppe che ha
affermato di aver assistito ad un episodio svoltosi presso l’aeroporto in cui la
defunta avrebbe incaricato l’imputata di redigere assegni apparentemente
riportanti la sua sottoscrizione in caso di necessità; ha ribadito la legittimità del
condizionamento della sospensione condizionale della pena al pagamento della
provvisionale disposta in primo grado.
Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento all’imputata a
mezzo del proprio difensore in particolare contestando:
1. violazione di legge con riferimento agli articoli
640 e 61 n. 2 del codice penale e insufficienza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione
nella parte in cui è stato ritenuto perseguibile
d’ufficio il reato in quanto aggravato quando
invece doveva ritenersi inapplicabile l’aggravante
medesima al reato di truffa.
2.

Violazione di legge penale processuale con
riferimento agli articoli 42-43-640 cod. pen.
nonché 125-533 del cod. proc. pen. e illogicità
della motivazione in particolare con riferimento
alla credibilità del teste DI MERCURIO Salvatore
in ragione del fatto che non sarebbero stati
considerati dissapori che sussistevano con la
madre; del fatto che risulterebbe in atti la

2,

In particolare, la Corte d’appello ha ribadito la sussistenza di un collegamento

mancanza di prelievi di contanti dal conto della
defunta per il periodo che va dal 1 gennaio 2007
all’8 agosto 2007;della mancata considerazione
del fatto che, dall’esame della consulenza
contabile in atti, risulta la frequenza di prelievi
parziali contestuali immediatamente successivi
versamenti degli assegni falsi sul conto corrente
dell’imputata, asseritamente finalizzati a portare

della presenza della testimonianza di ARGENTO
Giuseppe che ha riferito di un episodio che si
porrebbe tra la fine del 2003 e gli inizi del 2004
in cui la defunta avrebbe autorizzato la sorella
firmare gli assegni in sua vece per poi farle avere
il corrispettivo a Malta.
3. Violazione di legge in relazione all’articolo 165
commi 1 e 4 del codice penale avendo la Corte
condizionato il beneficio della sospensione
condizionale della pena al pagamento di una
provvisionale quindi ad un’attività precedente al
passaggio in giudicato della sentenza.
In data 18 febbraio 2016, il difensore di parte civile ha depositato memoria in
cui contesta le allegazioni contenute nel ricorso evidenziando la sussistenza di un
nesso consequenziale tra falso truffa; rilevando comunque la sussistenza di una
legittimazione a proporre querela da parte del soggetto danneggiato; affermando
che i motivi di ricorso evocherebbero profili meramente fattuali che comunque ha
contestato; ribadendo la legittimità del condizionamento della sospensione
condizionale al pagamento della provvisionale.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso, riguardante l’impossibilità di ipotizzare l’aggravante
del vincolo teleologico e finalizzato a contestare la procedibilità d’ufficio del delitto
de quo, risulta fondato ed assorbente. Deve infatti rilevarsi che giurisprudenza
costante di questa Corte – in tutti i casi in cui la modalità esecutiva della truffa
implicasse la commissione di un reato di falso – ha sempre ritenuto configurabile
l’aggravante del nesso teleologico esclusivamente in relazione al falso e non alla
truffa (Sez. 5, Sentenza n. 35104 del 22/06/2013 Rv. 257125; Sez. 2, Sentenza
n. 4701 del 16/12/1988 Rv. 180938). Risulta quindi erronea la contestazione
dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. al reato di truffa e –

D

il contante alla sorella durante il viaggio a Malta;

conseguentemente – risulta fondato il ricorso nella parte in cui si afferma la
mancanza della condizione di procedibilità in difetto di querela.
Non risulta fondata in proposito l’eccezione per cui sussisterebbe querela della
costituita parte civile.
Infatti, nessuna rilevanza ha nel caso di specie l’orientamento – espresso da
questa stessa Corte e richiamato dalla difesa – per cui anche il terzo danneggiato
dal delitto di truffa è legittimato a proporre querela. (Sez. 2, Sentenza n. 20169
del 03/02/2015 Rv. 263520; Sez. 2, Sentenza n. 43143 del 17/07/2013 Rv.

n. 33884 del 23/08/2012 Rv. 253474). Tale orientamento si fonda infatti sulla
possibilità di una dissociazione tra soggetto tratto in errore e soggetto nei cui
confronti si producono effetti patrimoniali sfavorevoli.
Tuttavia, nel caso di specie, il DI MERCURIO non risulta essere né il soggetto
materialmente tratto in inganno né il soggetto che aveva subito la diminuzione
patrimoniale, potendo costui vantare, al momento delle dedotte diminuzioni
patrimoniali, esclusivamente una aspettativa rispetto al patrimonio della madre in
quanto erede.
Ne consegue che – nel caso di specie – come previsto dall’art. 126 cod. pen.,
il diritto di querela risulta estinto con la morte della persona offesa.
P.Q.M.

Esclusa l’aggravante di cui all’art. .61 n. 2 cod. pen, annulla senza rinvio la
sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per
mancanza di querela.
Così deciso in !oma, il 4 marzo 2016
Il Consiglie e estensore

Il pre

257495 Sez. 2, Sentenza n. 27571 del 21/05/2009 Rv. 244665; Sez. F, Sentenza

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