Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15933 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15933 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORLANDO CARMELO MANUEL nato il 05/09/1963 a GELA
avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Carmelo Manuel Giorlando ricorre tempestivamente, tramite difensore, per
la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 19 gennaio
2017 ha integralmente confermato la decisione emessa dal Tribunale di Caltagirone i 7 luglio 2016, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di
furto aggravato consumato, fatto commesso il 29 giugno 2013.
2. Il ricorrente denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto moti-
non sussisterebbe, a suo avviso, nella sentenza di primo grado l’imputazione;
e perché la prova della responsabilità sarebbe basata su mere congetture.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto estremamente generico,
assertivo ed aspecifico.
3.1. Quanto al primo aspetto, la sentenza impugnata offre, in realtà (alla p.
2), congrua e logica risposta.
3.2. Quanto alla pretesa insufficienza probatoria, il ricorso, a fronte di doppia
conforme di condanna, è strutturato in maniera non consentita nel giudizio di legittimità.
4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi (art. 616 cod. proc.
pen.) assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
vazionale, in quanto: