Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15931 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15931 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAVERNA MARCELLO nato il 18/03/1973 a MONTALTO UFFUGO

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marcello Taverna ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 24 gennaio 2017 ha integralmente
confermato la decisione emessa dal Tribunale di Cosenza il 9 febbraio 2012, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato consumato di automobile, così riqualificata l’accusa di ricettazione, il 27 agosto 2009.
2. Il ricorrente denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale, in quanto non sussisterebbe, a suo avviso, l’aggravante della esposi-

Il reato sarebbe, in ogni caso — si segnala — prescritto.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il primo motivo è in realtà
aspecifico, reiterativo di questioni già poste e già risolte (v. p. 3 della sentenza
impugnata, ove si offre risposta adeguata, sia in fatto che in diritto).
La situazione è impermeabile all’astratto calcolo della prescrizione (fatto: 27
agosto 2009 + sette anni e sei mesi = 27 febbraio 2017; sentenza impugnata del
24 gennaio 2017) poiché, non essendosi, in ragione della inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale appunto la prescrizione medio tempore in
ipotesi maturata (principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
217266; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013,
Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).
4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi (art. 616 cod. proc.
pen.) assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

zione del bene alla pubblica fede.

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