Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15930 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15930 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALABRESE EMANUELE nato il 11/07/1970 a MODICA
avverso la sentenza del 22/09/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Emanuele Calabrese ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 22 settembre 2015 ha integralmente
confermato la decisione emessa dal Tribunale di Modica il 26 febbraio 2013, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole dei reati di furto aggravato consumato, possesso di segni distintivi contraffatti, sostituzione di persona e truffa.
2. Il ricorrente denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale, sotto plurimi profili.
2.1. In primo luogo, censura nullità della sentenza (art. 525 cod. proc. pen.),
i testimoni, essendosi invece – si stima illegittimamente – limitato a chiedere se i
testi confermassero le precedenti dichiarazioni.
2.2. Sarebbe mancante ovvero travisata la prova circa la provenienza furtiva
delle divise di Polizia e Carabinieri.
2.3. Gli assegni di cui al capo B) di accusa sarebbero di provenienza lecita.
2.4. I Giudici di merito, con riferimento al reato di possesso di segni distintivi
contraffatti, non avrebbero motivato circa il rilevante aspetto del fregio dei cappelli
e della fondina della Polizia di Stato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, ergo: inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata (p. 3) risolve correttamente la questione – già posta – mediante richiamo dei principi puntualizzati, ex
plurimis, da Sez. 5, n. 52229 del 11/11/2014, Fortunato, Rv. 262122, Sez. 3, n.
50299 del 18/09/2014, S., Rv. 261387 e Sez. 1, n. 41095 del 21/09/2004, Scavo,
Rv. 230624, in linea con Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395.
3.2. Gli altri motivi sono inammissibilmente costruiti in fatto, oltre che reiterativi di questioni già poste, affrontate e risolte nella sentenza impugnata.
4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi (art. 616 cod. proc.
pen.) assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
Il Consigliere estensore
Il Presiderft
per non avere il nuovo giudice, in sede di rinnovazione dell’istruttoria, ri-ascoltato