Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1593 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1593 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELFIORI UBALDO N. IL 28/02/1984
avverso la sentenza n. 10/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 16870/2013
Motivi della decisione
Belfiori Ubaldo, tramite il difensore, ricorre avverso la
sentenza 02.05.2012 della Corte d’Appello di Cagliari che l’ha
condannato per rapina aggravata e lesioni personali aggravate
continuate, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione
in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche e del danno di speciale tenuità sulle aggravanti.
c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le
doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica
al provvedimento impugnato, le cui valutazioni (relative alla
conferma del giudizio di equivalenza fra attenuanti ed
aggravanti), ancorate a precisi dati fattuali (aggressione gratuita
commessa approfittando della situazione di debolezza delle
vittime;fatto premeditato;Belfiori non ha confessato ma solo
ammesso ciò che non poteva negare; recidiva specifica e reiterata
dell’imputato) trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano
peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così d
orna, 08.10.2013
Il Con
latore
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IN CANCELLERIA
15 6EN 2014
Furimionsrio Giudiziario
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meo
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera