Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1593 del 08/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1593 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELFIORI UBALDO N. IL 28/02/1984
avverso la sentenza n. 10/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 16870/2013
Motivi della decisione
Belfiori Ubaldo, tramite il difensore, ricorre avverso la
sentenza 02.05.2012 della Corte d’Appello di Cagliari che l’ha
condannato per rapina aggravata e lesioni personali aggravate
continuate, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione
in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche e del danno di speciale tenuità sulle aggravanti.

c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le
doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica
al provvedimento impugnato, le cui valutazioni (relative alla
conferma del giudizio di equivalenza fra attenuanti ed
aggravanti), ancorate a precisi dati fattuali (aggressione gratuita
commessa approfittando della situazione di debolezza delle
vittime;fatto premeditato;Belfiori non ha confessato ma solo
ammesso ciò che non poteva negare; recidiva specifica e reiterata
dell’imputato) trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano
peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così d

orna, 08.10.2013

Il Con

latore

E P OS TATA i
IN CANCELLERIA
15 6EN 2014
Furimionsrio Giudiziario
half
meo

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA