Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15929 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15929 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTI LUCIANO nato il 01/07/1984 a CANICATTI’

avverso la sentenza del 19/07/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luciano Valenti ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza
con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 19 luglio 2016 ha integralmente confermato la decisione emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 24 gennaio 2014,
appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato consumato, fatto commesso in data antecedente e prossima al 25 maggio 2009.
2. Il ricorrente denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale, sotto due profili.

2.1. In primo luogo, mancherebbe la prova della penale responsabilità dell’im-

le tegole ritenute oggetto di furto sarebbero state, in realtà, abbandonate, con
conseguente inconfigurabilità del reato o quantomeno dell’aggravante contestata
(art. 625, n. 7, cod. pen.), con conseguente improcedibilità per difetto di querela.

2.2. La pena inflitta sarebbe eccessiva e non giustificato il bilanciamento tra
attenuanti generiche ad aggravante in termini di mera equivalenza.

2.3. Il reato sarebbe, in ogni caso, prescritto.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i primi due motivi sono
aspecifici, reiterativi di questioni già poste e già risolte (v. pp. 2-4 della sentenza
impugnata) e costruiti in fatto, con ampio richiamo delle risultanze istruttorie.
4. La situazione è impermeabile all’astratto calcolo della prescrizione (fatto:
25 maggio 2009 + sette anni e sei mesi = 25 novembre 2016; sentenza impugnata
del 19 luglio 2016), poiché, non essendosi, in ragione della inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non
punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale appunto la prescrizione medio tempore
in ipotesi maturata (principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
217266; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013,
Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).
5. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi (art. 616 cod. proc.
pen.) assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
Il Consigliere estensor

Il Presi e te

putato, in quanto, alla stregua del contributo conoscitivo offerto da due testimoni,

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