Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15928 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15928 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERDINI MAURO nato il 19/08/1987 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mauro Berdini ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza
con cui la Corte di appello di Ancona il 13 febbraio 2017 ha integralmente confermato la decisione emessa dal Tribunale di Fermo il 27 aprile 2015, appellata
dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebrezza, fatto
commesso il 10 ottobre 2013, e, in conseguenza, condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale, sotto due profili.
2.1. In primo luogo, mancherebbe la prova piena della penale responsabilità,

sario un esame di conferma, e la sola causazione di un incidente non costituirebbe
adeguato riscontro, mancando peraltro nel caso di specie indici sintomatici quali,
ad esempio, alterazione della deambulazione, alito vinoso, eloquio sconnesso etc.
2.2. Non sarebbe giustificato, poi, il diniego delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono aspecifici.
Il ricorrente non si confronta, in realtà, con la sentenza impugnata.
3.1. I Giudici di merito (pp. 5 e ss. della sentenza impugnata), infatti, hanno
adeguatamente giustificato perché il test effettuato con il metodo enzimatico, il
valore concretamente emerso all’esito dello stesso e le modalità dell’incidente
siano elementi che, valutati complessivamente e con prudenza, forniscano la prova
della guida da parte dell’imputato in stato di ebrezza.
3.2. Inoltre (p. 6 della sentenza di appello) vi è giustificazione, non illogica
né incongrua, circa il diniego delle attenuanti generiche (assenza di elementi valorizzabili in tal senso e grave pericolosità della condotta dell’imputato).
In sostanza, il ricorrente si limita a reiterare questioni già poste e già risolte.
4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi (art. 616 cod. proc.
pen.) assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

in quanto il test speditivo utilizzato non sarebbe a ciò sufficiente, essendo neces-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA