Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15927 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15927 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 07/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonov Roman ricorre personalmente per la cassazione dell’ordinanza con
cui il Magistrato designato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma il
7 dicembre 2016 ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il ricorrente denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale, sotto plurimi profili.

2.1. In primo luogo, sarebbe stato leso il diritto di difesa dell’interessato, in
particolare di partecipare all’udienza camerale del 7 dicembre 2016 ovvero, in al-

2.2. Sarebbe stato ulteriormente leso il diritto di difesa, non essendo stato
Antonov Roman assistito da difensore all’udienza camerale in questione.

2.3. Il provvedimento sarebbe affetto da “usurpazione di potere”, in quanto
non potrebbe un magistrato decidere sull’opposizione avverso provvedimento di
magistrato del medesimo ufficio giudiziario.

2.4. Sarebbe stata violata la “competenza rituale”.
2.5. Infine, sarebbe stata arbitrariamente usurpata la competenza a provvedere, che sarebbe spettata nel caso di specie al Presidente della Corte di appello.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono vaghi e meramente assertivi circa pretese violazioni di legge non adeguatamente illustrate.
Con specifico riferimento alla pretesa violazione del diritto di Antonov Roman
a partecipare all’udienza camerale, si prende atto che dalla documentazione allegata si desume che il Giudice del Tribunale di sorveglianza di Roma ha provveduto
ad avvisare che il detenuto sarebbe stato sentito dall’Ufficio di sorveglianza di
Reggio Emilia lo stesso giorno dell’udienza fissata: il ricorso è aspecifico, non indicando se vi sia stata o meno l’audizione e, nell’affermativa, non spiegando di
quali argomenti nell’occasione illustrati il Tribunale abbia omesso di tenere conto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi (art. 616 cod. proc.
pen.) assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

Il Consigliere estens~

Il Preside te

ternativa, di essere sentito, anche in videoconferenza.

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