Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15926 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15926 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DI NICOLA PRIMO nato il 11/05/1957 a MONTECICCARDO
MATTEU ROBERTO nato il 03/10/1959 a SAN GIOVANNI SUERGIU
avverso la sentenza del 26/01/2016 del TRIBUNALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nicola Primo e Roberto Matteu ricorrono tempestivamente, tramite distinti
atti di impugnazione, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la
quale è stata loro applicata dal Tribunale di Bolzano il 26 gennaio 2016, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ad una pluralità di furti aggravati, consumati e tentati, commessi nel 2013.
2. In particolare, denunziano violazione di legge e vizio motivazionale in re-
generale sia con specifico riferimento all’imputazione di cui al capo n. 7 dell’editto.
3. Il profilo di doglianza richiamato è inammissibile.
Il Giudice, infatti, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento degli
odierni ricorrenti.
La ampia motivazione (pp. 17-29 della sentenza impugnata, in cui si ricostruiscono gli accadimenti e si dà atto anche del contenuto delle fonti di prova), avuto
riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove
dei fatti costituenti oggetto di imputazione che è implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del
merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla
ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Sez. U, n. 20 del
27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino,
Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Tra l’altro, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
2
lazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sia in
Con particolare riferimento al capo n. 7, il Tribunale (alle pp. 18-19 e 28-29)
ha congruamente chiarito le ragioni per cui non è possibile adottare sentenza di
proscioglimento.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna delle
parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa-
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
Il Consigliere estensore
Dan” I Cenci
Il Preside te
Francesco M
Ciampi
gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.