Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15925 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15925 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIARAMITARO FEDERICO nato il 10/03/1966 a BARI

avverso la sentenza del 07/02/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Federico Ciaramitaro ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal
Tribunale di Bari il 7 febbraio 2015 la pena concordata con il P.M. in relazione ai
reati di tentativo di furto aggravato (capo A) e di possesso ingiustificato di oggetti
atti allo scasso (art. 707 cod. pen.: capo B), fatti commessi il 5 febbraio 2015.

2. Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione

sia al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche sulle aggravanti.

3. I profili di doglianza sono inammissibili.

3.1. Va premesso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli
atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione, ove si dà atto del contenuto delle
fonti di prova (p. 1 della sentenza, in cui si sottolinea anche l’ammissione degli
addebiti), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto
al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che
ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di
decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr.
Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto,
Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibi-

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sia alle ragioni del mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

lità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
3.2. Quanto all’ulteriore profilo di doglianza, con la pronuncia a Sezioni unite
n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella e altri, Rv. 257824, si è, ancora una
volta, ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata stimata corretta dal Giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi di determinazione di una pena contra legem: ipotesi

tare con il ricorso censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a meno
che la pena determinata non sia stata quantificata in modo illegittimo (cfr., ex
plurimis, Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv. 262943).
Nel caso in esame, l’accordo tra le parti si è formato su di una proposta di
pena, contenuta nella cornice edittale, e con espressa valutazione di equivalenza
tra circostanze aggravanti ed attenuanti e su tale accordo è intervenuta congrua
delibazione giudiziale: resta, così, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo
sia quanto al trattamento sanzionatorio sia quanto al giudizio di bilanciamento.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

Il Consigliere estensore
Daiete cenci

Il Presidente
Francesco Mari Ciampi

che, di certo, non ricorre nel caso di specie. L’imputato, infatti, non può prospet-

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