Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15924 del 18/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15924 Anno 2016
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

di,/ sul ricorso pro

13 N TO

Gattuso

A

osto da
nato a Canicattì, il 24/01/1972,

avverso l’ordinanza del 20/10/2015 del Tribunale del riesame di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Antonino Gattuso ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
20/10/2015 del Tribunale di Bologna che ha respinto l’istanza di riesame del
provvedimento del 04/09/2015 con cui il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Parma, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del
reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2), cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (acquisto, a fine di cessione a terzi, di 4 chili di sostanza
stupefacente del tipo eroina), commesso in Parma in epoca anteriore e prossima
al 13/05/2014, e in considerazione del pericolo di reiterazione del reato, aveva

Data Udienza: 18/12/2015

applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia
cautelare in carcere.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., la manifesta illogicità della motivazione e deduce, al riguardo, che il
Tribunale non ha spiegato in base a quale metro di giudizio ha valutato gli indizi
di colpevolezza a suo carico la cui lettura non può esaurirsi, come i Giudici del
riesame hanno fatto, in una loro mera sommatoria che prescinde dall’esame di
ciascuno di essi, onde apprezzarne la valenza qualitativa ed il grado di precisione

1.2.Con il secondo ed il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b)
ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 192, commi 3 e 4, 273,
commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e
vizio di motivazione sul punto.
1.3.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod.
proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine mancanza di
attualità delle esigenze cautelari e all’inidoneità di ogni misura diversa dalla
custodia cautelare in carcere a farvi fronte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.E’ fondato l’ultimo motivo di ricorso; sono inammissibili, perché generici e
proposti per motivi non consentiti in questa sede di legittimità, i primi tre.

3.1 primi tre motivi di ricorso riguardano la responsabilità (indiziaria) del
ricorrente.
3.1.Prescindendo completamente dal testo del provvedimento impugnato, il
Gattuso attinge a piene mani al compendio probatorio del quale propone a
questa Corte una inammissibile (ri)lettura supportata da generici richiami a
criteri interpretativi e metodi di valutazione che dovrebbero costituire, nell’ottica
difensiva, argomenti validi per estendere l’indagine di legittimità ad elementi
estrinseci al testo del provvedimento impugnato e, dunque, al fatto.
3.2.In realtà, e ben diversamente da quanto eccepito, l’ordinanza
impugnata, nel disattendere espressamente la tesi difensiva secondo cui il
Gattuso era in attesa di un camion (o di un pezzo di ricambio) ma non della
droga, illustra in modo ampio ed articolato le ragioni per le quali ha invece
ritenuto il pieno coinvolgimento del ricorrente nell’operazione di acquisto di circa
4 chilogrammi di cocaina, operazione non andata a buon fine per l’arresto del
corriere, frutto a sua volta di attività captative contemporanee all’organizzazione
della spedizione rispetto alle quali l’arresto costituiva ulteriore riscontro del fatto
2

e gravità.

che oggetto delle conversazioni nelle quali era coinvolto anche il Gattuso fosse
proprio la sostanza e non le “triglie” o i “pezzi di ricambio”.
3.3.E’ noto, del resto, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui
l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando
sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del
giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di
esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del
26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Del significato di tale linguaggio, dunque, è

di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il
giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale,
e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013,
Napoleoni, Rv. 259516).
3.4.11 ricorrente, che pure di tale indirizzo mostra di essere a conoscenza,
non ne trae le dovute conseguenze poiché non solo non denuncia alcun
travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate ma si limita a
reiterare le censure relative al presunto malgoverno che il Tribunale del riesame
ne avrebbe fatto.

4.E’ invece fondato, come anticipato, l’ultimo motivo di ricorso.
4.1.11 fatto risale al 13/05/2014; l’ordinanza che ha applicato la misura
cautelare è del 04/09/2015.
4.2.11 Tribunale ha ritenuto concreto il pericolo di reiterazione del reato
valorizzando i seguenti elementi: a) la gravità del fatto, organizzato in modo
professionale ed espressione di un inserimento stabile del ricorrente nel mercato
della droga ad alti livelli; b) i suoi due precedenti specifici; c) la pregressa
soggezione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza; d) la mancanza di una fonte di guadagno lecita; e) la lucida
accettazione delle conseguenze della propria azione.
4.3.Quanto all’attualità delle esigenze cautelari ha evidenziato «la capillare
diffusione del mercato clandestino della droga nella Penisola» e l’intervenuto
«consolidamento di una fitta rete di rapporti con fornitori e clienti da parte di
chi ha così disinvoltamente operato nel settore a qualificati livelli».
4.4.Ha quindi escluso che gli arresti dorniciliari, anche se rafforzati
dall’applicazione del cd. braccialetto elettronico, possano disinnescare il pericolo
di recidiva, avuto riguardo ai margini di libertà di movimento di cui il Gattuso
potrebbe fruire tra un controllo e l’altro, alla sua dimostrata capacità di eludere
ogni forma di controllo, alla possibilità di gestire lo spaccio di sostanze
stupefacenti anche da casa.

3

possibile prospettare una interpretazione diversa da quella proposta dal giudice

4.5.0sserva il Collegio che la motivazione addotta in ordine alla attualità
delle esigenze cautelari è decisamente generica e insoddisfacente.
4.6.Nell’economia e nella logica del provvedimento impugnato, l’analisi degli
elementi dai quali è stata desunta la concretezza del pericolo di recidiva, legata
alla gravità del fatto ed alla personalità del suo autore, assume un peso
decisamente preponderante, lasciando però ben poco spazio alle valutazioni sulla
attualità del pericolo, affidate a considerazioni del tutto generiche e astratte, che
non considerano in alcun modo che a distanza di un anno e mezzo il Gattuso non

esperienza, concreto ed effettivo, l’ordinanza non si misura affatto quantomeno
per validare la tenuta delle considerazioni pur diffusamente svolte sulla
concretezza del pericolo.
4.7.Come affermato da questa Corte, la distanza temporale tra i fatti e il
momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con
l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di
motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della
misura (Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722; cfr., altresì, Sez.
U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377, secondo cui il riferimento in
ordine al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292,
comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il
profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al
tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare,
giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un
affievolimento delle esigenze cautelari).
4.8.11 lungo tempo trascorso dalla commissione del reato depone a favore
della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla sua reiterazione che non
può essere superata da considerazioni astratte e generiche come quelle riportate
nell’ordinanza impugnata.
4.9.0ccorre a tal fine evidenziare che l’attualità dell’esigenza cautelare non
costituisce un predicato della sua concretezza; si tratta di concetti distinti legati
l’uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l’altro (l’attualità) alla
presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile
dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e
personalità della persona sottoposta alle indagini dell’imputato), deve essere
autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di
concretezza in quello dell’attualità e viceversa.
4.10.Non va mai dimenticato, del resto, che la privazione della libertà
personale in assenza e prima di una condanna che faccia irrevocabilmente
cadere la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost.,
costituisce pur sempre un’eccezione che, incidendo negativamente su un diritto
4

risulta aver posto in essere alcun ulteriore episodio delittuoso. Con tale dato di

o

inviolabile della persona (art. 13, Cost,), può essere consentita solo in casi di
effettiva necessità, di cui l’attualità dell’esigenza cautelare costituisce
espressione.
4.11.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame in ordine alla sussistenza delle
esigenze cautelari.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma iter, Disp. Att. c.p.p.
Così deciso il 18/12/2015

P.Q.M.

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