Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15924 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15924 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MENEGHELLI MARCO nato il 23/11/1977 a BOVOLONE
PASI CRISTIAN nato il 15/07/1981 a BOVOLONE

avverso la sentenza del 20/06/2016 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Margo Meneghelli e Cristian Pasi ricorrono tempestivamente, tramite distinti atti di impugnazione di identico contenuto, per la cassazione della sentenza
indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata dal Tribunale di Verona il
20 giugno 2016, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il
Pubblico Ministero in relazione al reato di tentato furto aggravato, entrambi con la
recidiva qualificata, fatto commesso il 19 maggio 2016.

relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Censurano poi nullità della sentenza per violazione di legge (133 cod. pen.) e
per omessa ovvero inadeguata motivazione in ordine alla determinazione della
pena inflitta.

3. I profili di doglianza richiamati sono inammissibili.
3.1.In relazione al primo, il Giudice, infatti, nell’applicare la pena concordata,
ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla
base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per
il proscioglimento degli odierni ricorrenti.
La, pur sintetica, motivazione, che richiama le fonti di prova, tra cui – anche
– le dichiarazioni degli imputati a contenuto confessorio rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia (p. 2 della sentenza impugnata), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti
oggetto di imputazione che è implicita nella domanda di patteggiannento, nonché
alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999,
Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270;
Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
2

2. Denunziano, in primo luogo, violazione di legge e vizio motivazionale in

eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
3.2. Quanto all’ulteriore profilo di doglianza, con la pronuncia a Sezioni unite
n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella e altri, Rv. 257824, si è, ancora una
volta, ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata stimata corretta dal Giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legitti-

che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
L’imputato, infatti, non può prospettare con il ricorso censure che coinvolgono
il patto dal medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata
quantificata in modo illegittimo (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015,
B., Rv. 262943).
Nel caso in esame, l’accordo tra le parti si è formato su di una proposta di
pena, contenuta nella cornice edittale, con le attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva e all’aggravante della violenza sulle cose e su tale accordo è intervenuta
congrua delibazione giudiziale: resta, così, preclusa ogni successiva doglianza al
riguardo quanto al trattamento sanzionatorio.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna delle
parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

Il Consigliere estensore

Il Preside re

mità al di fuori dell’ipotesi di determinazione di una pena contra legem: ipotesi

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