Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15922 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15922 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTORANA GIORGIO nato il 18/07/1976 a PALERMO

avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giorgio Martorana ricorre personalmente per la cassazione della sentenza
in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Palermo il 13 febbraio 2017 ha integralmente confermato la decisione emessa il 29 ottobre 2014 dal Tribunale di Termini Innerese ed appellata dall’imputato, che all’esito del giudizio abbreviato è
stato riconosciuto colpevole del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto
commesso il 28 ottobre 2014, e condannato alla pena di giustizia.
2. Denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.

difetto motivazionale, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sollecitata dalla difesa, che aveva valorizzato l’ammissione dei
fatti da parte dell’imputato.
3. Il motivo richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente
privo di specificità: ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente trascura, infatti, di confrontarsi concretamente con la sentenza
impugnata, che (alle pp. 3-4) ha espressamente ritenuto privo di rilievo l’atteggiamento collaborativo in effetti tenuto dall’imputato subito dopo l’arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria, a fronte dei plurimi precedenti specifici,
di cui uno anche recente, e della riconosciuta preordinazione (cfr. anche p. 5 della
sentenza di primo grado).
Il ricorrente si limita a reiterare, insomma, una lamentale già posta con l’appello e già affrontata e risolta congruamente dai Giudici di merito.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

Il Consigliere estensore
Daniel

e ci

Il Presidente
Francesco aria Ciampi

e 125, comma 3, cod. proc. pen.), sotto il profilo della omessa giustificazione, e

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