Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15921 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15921 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORTI ALESSANDRO nato il 29/05/1989 a ERBA

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessandro Corti ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza
in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Palermo il 13 gennaio 2017 ha integralmente riformato la decisione assolutoria ex art. 131-bis cod. pen. emessa
all’esito del dibattimento in data 17 luglio 2015 dal Tribunale di Sciacca, sentenza
appellata dal Procuratore generale, riconoscendo l’imputato responsabile dei reati
di furto consumato aggravato e di danneggiamento, fatti commessi 1’11 ottobre
2010, ed applicando la pena di tre mesi di reclusione e 100,00 euro di multa.

giustificazione, e difetto motivazionale, in relazione alla determinazione della pena
inflitta al ricorrente, pena che non sarebbe coincidente con i minimi edittali.
3. Il motivo richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente
privo di specificità: ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente trascura, infatti, di confrontarsi concretamente con la sentenza
impugnata, che, previo riconoscimento delle attenuanti generiche stimate prevalenti, è partita dalla pena base di sei mesi di reclusione e 180,00 euro di multa,
con riduzione, prima, di un terzo ex art. 62-bis cod. pen. sino a quattro mesi di
reclusione e 120,00 euro di multa e, poi, di un ulteriore terzo in applicazione
dell’art. 62, n. 4, cod. pen., sino a due mesi e venti giorni di reclusione ed 80,00
euro di multa, pena, infine, aumentata di dieci giorni di privazione della libertà e
di 20,00 euro di pena pecuniaria ex art. 81 cod. pen.
La pena base è, dunque, pari al minimo edittale quanto alla reclusione e di
soli 26,00 euro oltre il minimo quanto alla multa.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

2. Denunzia promiscuamente violazione di legge, sotto il profilo della omessa

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