Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15920 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15920 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BONANNO GUIDO nato il 01/04/1944 a TUNISI( TUNISIA)
PALMIERI VINCENZO nato il 23/07/1965 a PALERMO

avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Guido Bonanno e Vincenzo Palmieri ricorrono tempestivamente, mediante
distinti atti di impugnazione, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la
quale la Corte d’appello di Palermo il 3 febbraio 2017 ha integralmente confermato
la decisione emessa all’esito del dibattimento in data 17 novembre 2014 del Tribunale di Termini Imerese, appellata dagli imputati, che erano stati riconosciuti
colpevoli di furto aggravato di energia elettrica, fatto commesso il 21 ottobre 2011.

affidandosi a due motivi.
Con il primo si lamenta, in sostanza, un travisamento della prova, in quanto
entrambe le sentenza di merito, ad avviso del ricorrente, darebbero atto che,
avendo il tecnico dell’Enel staccato la corrente, la luce nell’immobile rimaneva ciononostante accesa, mentre, in realtà, negli atti si legge che le cose sarebbero
andate al contrario.
Con l’ulteriore motivo si censura una contraddizione nei contributi conoscitivi
offerti del testimone Maccagno, tecnico dell’Enel, e dal Maresciallo dei Carabinieri
La Rocca sia quanto alla circostanza di essere o meno gli operanti entrati in casa
sia a proposito della luce elettrica che, in pieno giorno, si sarebbe vista.
Con memoria pervenuta lo stesso giorno dell’udienza (13 dicembre 2017)
nell’interesse di Vincenzo Palmieri si sottolinea che il ricorso originario sarebbe
costruito in diritto e teso ad evidenziare la violazione dei consolidati principi in
tema di valutazione della prova e si insiste nelle richieste già rassegnate.
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza.

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità ed in larga parte meramente assertivi: ne deriva che
i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili; non senza considerare che la memoria di cui si è dato atto è tardiva.
I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione
della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di
diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.
Le motivazioni delle due decisioni di merito, siccome conformi quanto all’affermazione dell’an della penale responsabilità, inoltre, vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda.
In particolare, i giudici del gravame del merito hanno adeguatamente dato
conto (alle pp. 2-3 della sentenza di appello) delle risultanze istruttorie, essendosi
accertata, tra l’altro, la presenza di cavi volanti evidenti che servivano le abitazioni

2

2. Si denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale,

degli odierni ricorrenti; e le considerazioni della Corte territoriale si saldano con
quelle svolte dal Tribunale, in particolare alla p. 4 della decisione di primo grado.
A tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente contrappone, in
realtà, il richiamo a singoli passaggi istruttori slegati dal contesto in cui gli stessi
sono stati resi, chiedendosi, in buona sostanza, una rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione: ma tale modo di procedere è evidentemente
inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.

pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella
al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA