Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1592 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1592 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLITANO DARIO N. IL 12/04/1962
avverso la sentenza n. 3706/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 16835/2013

Motivi della decisione

Politano Dario, ricorre avverso la sentenza indicata in
epigrafe della Corte d’Appello di Torino che l’ha condannato per
resistenza e lesioni personali aggravate ,guida in stato di
ebbrezza e privo di patente di guida, lamentando violazione di

prevalenza delle attenuanti generiche e del danno di speciale
tenuità sulle aggravanti.
Il motivo di ricorso è inammissibile perché dedotto per la
prima volta in sede di legittimità,in violazione dell’art. 606 n.3
cod.proc.pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così d ciso in Roma, 08.10.2013

legge e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di

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