Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15919 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15919 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO PRESTI CALOGERO PIERO nato il 04/09/1994 a PALERMO
avverso la sentenza del 12/05/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Calogero Piero Lo Presti ricorre per la cassazione della sentenza con cui gli
è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di
Palermo il 12 maggio 2016 la pena concordata con il P.M. in relazione alla contestazione di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso l’11 maggio 2016.
2. Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
3. Il profilo di doglianza è inammissibile.
Va premesso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato
l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti,
che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione, ove si dà atto del contenuto delle
fonti di prova (pp. 1-2 della sentenza), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiannento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri
indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637;
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del
27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
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alle ragioni dei mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
P.Q.M.