Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15918 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15918 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIAMPI UGO nato il 03/03/1981 a MESSJNA
avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ugo Ciampi ricorre tempestivamente, tramite difensore, per la cassazione
della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Messina il 9 novembre
2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina dell’Il novembre
2015, appellata dall’imputato, ha assolto Ugo Ciampi dal reato di guida senza patente (capo B), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per l’ulteriore reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma
2. Il ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale sotto due profili: in quanto, a suo avviso, la sentenza di appello si sarebbe
limitata a confermare quella del Tribunale, senza dimostrare, tuttavia, l’esistenza
di uno stato di ebrezza, in relazione al quale sarebbe stato necessario l’esame del
sangue; ed anche in ragione della mancata riduzione della sanzione.
3.
Entrambi i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in
quanto assolutamente privi di specificità: ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto, infatti, reitera motivi già posti con
l’atto di appello (rispettivamente, alle pp. 1 e 5 dell’impugnazione) e non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica,
congrua e corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.
3.1.1 giudici del gravame del merito, infatti, hanno già dato conto (pp. 2-3
della sentenza impugnata) del perché l’imputato non deve essere assolto.
3.2. Quanto al motivo incentrato sulla pretesa eccessività della pena, si osserva che la sanzione detentiva avuta a pena-base dai Giudici di merito è pari al
minimo edittale, mentre quella pecuniaria è in realtà di poco superiore allo stesso.
Il ricorrente si limita a riproporre, insomma, questioni già poste e già risolte.
4. La situazione è impermeabile all’astratto calcolo della prescrizione (fatto:
6 maggio 2012 + cinque anni = 6 novembre 2017), poiché, non essendosi, in
ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.,
quale, appunto, la prescrizione medio tempore ipoteticamente maturata (fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in
conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni,
Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349).
2
2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: capo A), commesso il 6 maggio 2012.
5. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc.
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle
spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
Così deciso il 13/12/2017.
Il Consigliere estensore
Danié4Øenci
Il Presidente
Francesc
ria Ciampi
ammende.