Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15917 del 13/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15917 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPROTA ENZO nato il 18/01/1963 a NAPOLI

avverso la sentenza del 03/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Enzo Improta ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza
in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli il 3 giugno 2015 ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 3 dicembre 2009, con la
quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 22 marzo 2002, e condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale sotto due profili: essendo, a suo avviso, nulla la notificazione del decreto
di citazione dell’imputato per il dibattimento in primo grado e, dunque, nulle en-

3. Entrambi i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in
quanto assolutamente privi di specificità: ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua,
nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.
3.1.1 giudici del gravame del merito, infatti, hanno già dato conto (in particolare, alla p. 4 della sentenza impugnata) della ragione per cui non sussiste la denunziata nullità, essendo stata la notifica effettuata al difensore per constatata
impossibilità presso il domicilio eletto dall’imputato.
Si tratta in ogni caso di mera reiterazione di questione già affrontata e risolta.

3.2. Anche l’ulteriore motivo di ricorso era stato già proposto in appello ed
era stato disatteso con adeguata motivazione (p. 6), che dà atto della sussistenza
di recidiva qualificata e della conseguente necessità dell’aumento di due terzi.
Anche rispetto a tale motivata, logica e coerente affermazione il ricorrente si
limita a riproporre, insomma, questioni già poste e già risolte.
4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), alla condanna al pagamento delle
spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

trambe le decisioni di merito; e per essere il reato estinto per prescrizione.

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