Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15916 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15916 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LICCIARDELLO EMANUELE nato il 08/06/1983 a CATANIA

avverso la sentenza del 20/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, il GIP presso il Tribunale di Catania ha applicato ai sensi
dell’articolo 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’imputato LICCIARDELLO Emanuele
articolando i seguenti motivi.
1. Violazione di legge e motivazione illogica, contraddittoria e comunque carente in
relazione alla determinazione della pena.

valutazione degli elementi di cui all’articolo 133 cod. pen…
Il motivo di ricorso con cui si contesta la congruità del trattamento sanzionatorio è
inammissibile perché assolutamente privo di specificità e, comunque, manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo
intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che
ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta
qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente
comparate circostanze concorrenti), dall’altro motivatamente ritenendo la congruità del
trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Del resto, per consolidato orientamento
di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del
28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena
concordata, e stimata corretta dal giudice di merito, non può essere dedotta in sede di
legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non
ricorre nel caso di specie.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novem-b-r
Il Consigliere est

sore\

7
Il Pr sidérite

Afferma il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto prodursi in una attenta favorevole

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