Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15915 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15915 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZOUBIRI MOHAMED nato il 15/03/1987 a CASABLANCA( MAROCCO)

avverso la sentenza del 01/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

6(

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza
del GIP presso il Tribunale di Torino nei confronti dell’odierno ricorrente. ZOUBIRI Mohammed ,
di condanna per una rapina aggravata, un furto con strappo, lesioni personali, tutto avvenuto il
18 giugno 2016 con contestazione di recidiva infraquinquennale specifica.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando
mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena inflitti per la continuazione.

senza adeguatamente motivare circa il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente
corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo
al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per
le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che
la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132
e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014,
Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e
dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle
diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”,
“pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)
Quanto ai profili di lamentata omessa motivazione in ordine agli aumenti in continuazione,
deve rilevarsi non sussistere obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento,
essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5,
Sentenza n. 29847 del 30/04/2015 Rv. 264551, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 21/11/2014,
dep. 02/02/2015, Rv. 262313) tranne nel caso – insussistente nel caso di specie, in cui vi sia
una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Sez. 1,
Sentenza n. 21641 del 08/01/2016 Rv. 266885).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata

2

Afferma l’imputato che la Corte d’appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado

successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Il Consiglier

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