Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15915 del 06/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15915 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Garavini Gianluca, nato a Forlì il 2/2/1966
avverso la sentenza del 21/4/2015 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché
il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2015 la Corte d’appello di Bologna ha respinto
l’impugnazione proposta da Gianluca Garavini nei confronti della sentenza del
Tribunale di Forlì del 10 novembre 2010, con cui era stato condannato alla pena
di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 527 cod. pen. (per avere
consumato un rapporto sessuale in luogo pubblico ed in ore diurne all’interno
della sua automobile).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato mediante il suo
difensore, affidato a tre motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

Data Udienza: 06/04/2016

2.1. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla
affermazione della sua responsabilità, non essendo stata osservata dalla polizia
giudiziaria la consumazione dell’atto sessuale.
2.2. Con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione circa la
determinazione della pena, non essendo state indicate le ragioni poste a base del
trattamento sanzionatorio.
2.3. Con un terzo motivo ha prospettato carenza e illogicità della
motivazione in ordine alla mancata conversione della pena ai sensi della I.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio a seguito della
sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 527 cod. pen., ad opera
dell’art. 2 d.lgs. 15/1/2016 n. 8 (pubblicato nella G.U. n. 17 del 22/1/2016), che
ha previsto espressamente la configurazione come illecito amministrativo, punito
con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000, del reato di cui all’art.
527, primo comma, cod. pen., contestato al ricorrente.
Non occorre, infine, trasmettere gli atti alla autorità amministrativa
competente, essendosi il reato estinto per prescrizione alla data del 26 maggio
2015, atteso che l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 9 del d.lgs. 8/2016 citato
è espressamente escluso dal primo comma di tale disposizione nell’ipotesi di
estinzione del reato per prescrizione o per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso il 6/4/2016

689/81, di cui ricorrevano i presupposti.

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