Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15912 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15912 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERVONE ANDREA nato il 02/08/1971 a NAPOLI

avverso la sentenza del 02/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la
dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato già pronunciata dal GIP di Napoli con
sentenza 22 novembre 2016 in ordine ad una fattispecie di tentata estorsione aggravata e ha
rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato CERVONE Andrea
articolando i seguenti motivi.

illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Afferma il ricorrente che mancherebbe nel caso di specie una risposta alle doglianze della
difesa in ordine alla necessità di ridurre adeguatamente la pena.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente
corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo
al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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1. Violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta

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